Trasparenza e pubblicità sui contributi pubblici
Da gennaio 2019 è divenuto operativo l’obbligo di pubblicità e trasparenza per quegli enti che ricevono¸ a qualsiasi titolo¸ contributi dalle Pubbliche Amministrazioni (di seguito P.A.) e dai soggetti equiparati (ad es. enti o società controllati da pubbliche amministrazioni). Un provvedimento previsto dalla L. 124/2017 (art. 1 commi 125-129) che¸ in linea con le indicazioni¸ previste dal nuovo Codice del Terzo Settore¸ riguardano il corretto impiego delle risorse pubbliche (finanziarie e strumentali) attribuite anche agli enti del Terzo settore¸ tese a conseguire in favore dei cittadini la massima trasparenza e informazione circa la destinazione di risorse pubbliche.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio ha diffuso una circolare dedicata per rendere operative le disposizioni
In sintesi¸ e relativamente ai soli enti no profit (con esclusione delle cooperative sociali equiparate per modalità e regime sanzionatorio alle imprese) queste le principali indicazioni:
- pubblicazione sul proprio sito internet (o¸ in mancanza sulla pagina Facebook o attraverso il sito della rete associativa a cui l’ente aderisce) entro il 28 febbraio di ogni anno¸ a partire da quest’anno¸ delle informazioni relative a sovvenzioni¸ contributi¸ incarichi remunerati e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel corso dell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e che nel loro complesso siano pari o superiori ad € 10.000¸00. Vanno considerate tutte le voci che¸ nel periodo di riferimento¸ hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite¸ anche se il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000¸00.
- Nella quantificazione del vantaggio economico rientrano anche le somme percepite come erogazione del 5 per mille (per le quali resta l’obbligo¸ comunque¸ anche di apposito e separato rendiconto) e le risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); in quest’ultimo caso si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.
- L’obbligo scatta a partire dal 2019¸ relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018¸ utilizzando il criterio contabile di cassa¸ quindi indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono (ad es. vanno indicati i contributi relativi al 5 per mille relativi ad anni precedenti ma accreditati nel 2018).
- le informazioni da pubblicare¸ in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico¸ devono avere ad oggetto i seguenti elementi: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale.