Trasparenza e pubblicità sui contributi pubblici
A seguito dell’approvazione del D.L. n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) la disciplina di pubblicità e trasparenza ha subito una importante riformulazione.
I soggetti interessati dal provvedimento rimangono tutti gli enti (profit e non profit) che ricevono contributi dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti equiparati[1].
1) La principale modifica‚ introdotta con l’art. 35‚ riguarda le informazioni da pubblicizzare sul proprio sito internet (o‚ in mancanza sulla pagina Facebook o attraverso il sito della rete associativa a cui l’ente aderisce).
Sono oggetto dell’obbligo di trasparenza le entrate (che nel loro complesso siano pari o superiori ad € 10.000) relative a sovvenzioni‚ sussidi‚ vantaggi‚ contributi e aiuti (in denaro o natura) con l’esplicita esclusione delle entrate che:
- hanno carattere generale (ovvero vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla basa di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Sono dunque escluse dall’obbligo le somme percepite a titolo di cinque per mille.
- costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta‚ una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che siano dovute a titolo di risarcimento.
Sono escluse dunque dall’obbligo di pubblicità le entrate di natura commerciale cioè derivanti da un rapporto giuridico sinallagmatico (contratto di fornitura di beni o servizi)‚ nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.
2) L’obbligo di pubblicità è relativo ai vantaggi economici effettivamente ricevuti a partire dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno‚ utilizzando il criterio contabile di cassa‚ quindi indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono e la scadenza per la pubblicazione è il 30 giugno di ogni anno.
3) Una terza modifica molto importante è quella che riguarda il regime sanzionatorio che nella precedente disciplina era applicabile solo alle imprese e cooperative.
Ora invece‚ a partire dal 1° gennaio 2020‚ il mancato rispetto degli obblighi prevede delle sanzioni anche per tutti gli enti senza fine di lucro.
La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti (con un importo minimo di 2.000 euro). Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione‚ si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
Si ricorda che:
– Il limite dei € 10.000 va inteso in senso cumulativo e si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti (in denaro o natura) e non alla singola erogazione (esemplificando¸ se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 € ciascuna¸ da due differenti enti pubblici¸ il limite dei 10.000 € è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme);
– L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie‚ ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato‚ si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
– Per quanto riguarda i contributi pubblici ricevuti in seguito a costituzione di ATS (o ATI) occorre capire se la stessa è stata costituita con conferimento di mandato collettivo di rappresentanza‚ in quel caso sarà solo la capofila a dover rendicontare‚ viceversa saranno i singoli partecipanti all’ATS (ATI) tenuti ad assolvere all’obbligo di trasparenza.
Le informazioni da pubblicare‚ in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico‚ devono avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
[1] Per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato‚ ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative‚ le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo‚ le Regioni‚ le Province‚ i Comuni‚ le Comunità montane‚ e loro consorzi e associazioni‚ le istituzioni universitarie‚ gli Istituti autonomi case popolari‚ le Camere di commercio‚ tutti gli enti pubblici non economici nazionali‚ regionali e locali‚ le amministrazioni‚ le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Fino alla revisione organica della disciplina di settore è da ritenere incluso anche il CONI.