Obbligo di vidimazione del registro dei volontari
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¸ con la nota n. 7180 del 28 maggio 2021¸ ha fornito indicazioni in merito alla vidimazione del registro dei volontari. In particolare il Ministero ha chiarito che sussiste tuttora la necessità di vidimazione di tale registro¸ secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’industria¸ commercio e artigianato del 14 febbraio 1992. Tale decreto¸ infatti¸ non è stato espressamente abrogato dal Codice del Terzo settore e resta in vigore fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale che disciplinerà gli adempimenti assicurativi per gli ETS (attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione).
La vidimazione del registro è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne un'alterazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine). Si tratta di un adempimento legato agli obblighi assicurativi che¸ quindi¸ è tuttora richiesto e che viene esteso a tutti gli enti del Terzo Settore che si avvalgano di volontari non occasionali.