Non è obbligatorio adeguare gli statuti entro il 2 agosto 2019
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¸ con la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019¸ fornisce alcuni chiarimenti riguardo al termine entro cui effettuare gli adeguamenti ai propri statuti.
Gli enti iscritti ai registri attuali (ODV¸ APS e ONLUS) hanno facoltà di effettuare¸ entro il 2 agosto 2019¸ gli adeguamenti statutari¸ avvalendosi del regime c.d. "alleggerito"¸ ossia quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Viene evidenziato come questa possibilità può essere utilizzata solo fino allo spirare del termine. In pratica allo scadere del termine del 2 agosto non sarà più possibile avvalersi di questa facoltà di deliberare le modifiche in forma alleggerita¸ ma sarà comunque ancora possibile effettuare l’adeguamento con le maggioranza dell’assemblea straordinaria. E’ un aggiornamento¸ questo¸ che non riguarda comunque le associazioni che utilizzeranno il nostro modello statutario¸ in quanto l’adozione del nostro modello di statuto (che contiene contenuti ulteriori rispetto a quelli inderogabili) richiederภin ogni caso¸ l’approvazione con le maggioranze dell’assemblea straordinaria.
Situazione analoga per gli enti che vorranno adeguarsi ma non risultano iscritti ai registri attualmente esistenti: queste associazioni dovranno sempre e comunque approvare lo statuto in adeguamento con le maggioranze straordinarie previste dal proprio statuto attuale (infatti non essendo iscritti in nessuno degli attuali registri non si applicherebbero comunque le disposizioni col regime alleggerito).
Nel caso degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato¸ la scadenza del termine di 24 mesi entro cui effettuare l’adeguamento¸ fa riferimento alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria¸ adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche (non a quella¸ successiva¸ di comunicazione e recepimento delle modifiche da parte degli uffici del Registro delle persone giuridiche al quale l’associazione sia iscritta).
Un’ulteriore indicazione fornita dalla circolare riguarda i procedimenti di verifica dei requisiti statutari. Quando sarà istituito il RUNTS¸ a seguito della trasmissione dei dati¸ spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente¸ entro 180 giorni dalla trasmissione dei dati¸ esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS e a richiedere eventuali adeguamenti o integrazioni statutarie che¸ quindi¸ potranno essere approvate anche dopo la scadenza del 2 agosto.