FAQ: Modifica statuto/adeguamento al codice del Terzo Settore
Sì, se l’associazione intende mantenere o acquisire la qualifica di ODV o APS e, in generale, essere considerata come “Ente del Terzo settore”. La qualifica di Ente del Terzo settore non è indispensabile ai fini dell’esistenza e dell’operatività dell’associazione, ma è necessaria per poter beneficiare delle diverse disposizioni agevolative per questo tipo di enti: ad esempio la possibilità di iscrizione al 5 per mille; la detraibilità o deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in loro favore; usufruire di alcune agevolazioni sulle imposte dirette e indirette; la partecipazione a bandi per gli Enti del Terzo settore o la sottoscrizione di convenzioni con la pubblica amministrazione rivolte agli Enti del Terzo settore.
Occorre convocare l’assemblea degli associati, nelle modalità previste dal proprio statuto, e
deliberare l’approvazione delle modifiche con le maggioranze previste dallo statuto vigente. E’ bene
precisare che le modifiche dello statuto vanno sempre effettuate con maggioranze qualificate,
poiché una decisione così importante per l’associazione non è demandabile ad una esiguo numero
di associati. Oltre al nuovo statuto deve anche essere redatto un verbale della riunione.
Il nuovo statuto approvato dovrà essere registrato unitamente al verbale assembleare di modifica presso l’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate e trasmesso, per via telematica, agli Uffici del RUNTS competenti. Qualora l’associazione abbia rapporti con enti pubblici o privati ai quali ha trasmesso in precedenza lo statuto, sarà necessario tramettere questi aggiornamenti anche ai suddetti enti.
Occorre rivolgersi al notaio nei casi in cui l’associazione abbia personalità giuridica o intenda acquisire tale riconoscimento, poiché in tali casi il verbale assembleare di modifica e lo statuto modificato devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico. Negli altri casi, inclusi quelli di associazioni costituite dal notaio ma non iscritte nei Registri delle persone giuridiche e non intenzionate ad acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione al RUNTS, è sufficiente registrare gli atti all’agenzia delle entrate (ossia una scrittura privata registrata).