FAQ: Istruzioni per l’apertura o la variazione del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate
Per la richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere compilato il mod. AA5/6 (per gli Enti senza P. Iva). Al modello va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmati. La richiesta deve essere presentata agli uffici territoriali dell’agenzia delle entrate dal rappresentante legale o da altri munito di delega (con fotocopia del suo documento d’identità e di quello del legale rappresentante). Per poter effettuare l’aggiornamento del certificato di attribuzione del codice fiscale (per variazione della denominazione, della sede legale o del rappresentante legale dell’associazione) va compilato sempre il mod. AA5/6. Al modello va allegata una copia del verbale assembleare di modifica e del nuovo statuto (o del verbale dal quale risulta la nuova sede o l’elezione del nuovo rappresentante legale) e la fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (e di quello dell’eventuale delegato).
Un’associazione deve aprire la partita Iva, oltre al codice fiscale, solo nei casi in cui svolga attività di vendita di beni o prestazione di servizi nei confronti di soggetti terzi, inclusa la pubblica amministrazione, per i quali si richiede il pagamento di un corrispettivo. Oppure nei casi in cui decida di svolgere attività che, per loro natura, sono considerate commerciali, come ad esempio le attività di sponsorizzazione. Non sono invece considerati fiscalmente commerciali (e non richiedono partita IVA) le erogazioni liberali, le quote e i contributi associativi, le entrate derivanti da attività di raccolta fondi e quelle derivanti da attività, anche in convenzione con la pubblica amministrazione, effettuate a copertura dei soli costi effettivi.
L’acronimo ODV o APS nella denominazione è uno dei requisiti per acquisire e mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale. Deve quindi necessariamente essere riportato nell’atto costitutivo e nello statuto dell’associazione, in sede di costituzione, o nello statuto in sede di adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore. Ai fini del conseguimento di tale qualifica, l’associazione deve essere iscritta nel RUNTS. E’ pertanto possibile indicare l’acronimo ODV o APS nel certificato di attribuzione del codice fiscale nel momento in cui l’associazione dimostri il possesso di tale qualifica.