FAQ: Istruzioni per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Agenzia delle Entrate
Così come nei casi di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, in sede costitutiva, gli atti sono richiesti in duplice originale: 2 originali del verbale di assemblea (ossia firmati entrambi a penna, da presidente e segretario, non fotocopie) e 2 originali dello statuto (firmati entrambi su ogni foglio a penna dal presidente, non fotocopie). Per poter effettuare la registrazione va compilato il mod. 69 a cui allegare i suddetti atti, insieme alla copia del documento del rappresentante legale che richiede la registrazione. Per le ODV e le APS la registrazione delle modifiche in adeguamento al CTS è in esenzione da imposta di registro e di bollo (quindi totalmente gratuita) ai sensi dell’articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
Non è necessario. Può recarsi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate anche altra persona che risulti indicata come delegata nel mod. 69, allegando alla documentazione anche copia anche del proprio documento d’identità, oltre a quello del Presidente dell’associazione.
No, è possibile recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal Comune in cui l’associazione abbia la propria sede legale.