Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo Settore
La Regione Lazio ha pubblicato una Circolare in merito al Decreto del Ministro della Salute del 13 febbraio 2018 entrato in vigore il 7 maggio u.s.
La legge 19 agosto 2016 n. 166 “Distribuzione di prodotti alimentari¸ farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale” prevede per gli enti costituiti senza scopo di lucro¸ con finalità civiche e solidaristiche¸ in attuazione del principio di solidarietภla realizzazione di attività di interesse generale anche attraverso lo scambio di beni e servizi e forme di mutualitภcompresa la distribuzione gratuita di beni alimentari e prodotti farmaceutici. Il Decreto ne definisce le modalità: possono essere donati agli Enti¸ a titolo gratuito¸ i medicinali per uso umano non utilizzati¸ in favori di quanti vivono in condizione di indigenza e bisogno.
I prodotti che possono essere distribuiti sono i medicinali non soggetti a prescrizione¸ i medicinali da banco e i campioni gratuiti. Possono donare le farmacie e para-farmacie¸ i grandi distributori e le imprese titolari di Autorizzazione all’ammissione in commercio.
Tutti i prodotti dovranno essere regolarmente autorizzati¸ in confezioni integre¸ mai utilizzati¸ ancora validi e correttamente conservati.
Gli Enti destinatari della donazione:
- devono disporre di locali ed attrezzature idonee a garantirne la corretta conservazione;
- devono avere a disposizione un medico responsabile dell’individuazione dei farmaci che possono essere accettai e un farmacista responsabile della presa in carico¸ verifica e custodia.
La distribuzione potrà essere effettuata dal farmacista presso i la sede oi punti di raccolta¸ dietro presentazione di prescrizione medica se necessaria.
Questa modalità prevede l’obbligo di comunicazione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco di tutti i medicinali ricevuti e dati.