Incentivi su erogazioni liberali e sospensione di ritenute e contributi
Nell’ambito della proroga da applicare ai versamenti dovuti¸ a qualsiasi titolo¸ dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni¸ il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020) stabilisce la sospensione dei versamenti delle ritenute¸ dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria anche per le ONLUS iscritte all’Anagrafe¸ per le ODV iscritte al registro regionale e per le APS iscritte al registro regionale o nazionale (art. 61¸ lettera r).
Tale sospensione si applica dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati¸ senza applicazione di sanzioni e interessi¸ in un’unica soluzione entro il prossimo 31 maggio 2020 oppure rateizzati in un massimo di cinque quote mensili di pari importo¸ a decorrere dal mese di maggio 2020.
All’art. 66¸ invece¸ vengono stabiliti incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato¸ delle regioni¸ degli enti locali territoriali¸ di enti o istituzioni pubbliche¸ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Per le erogazioni effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%¸ per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa si applica la deducibilità prevista all’articolo 27 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano¸ in quanto compatibili¸ le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.