Futuro Prossimo: Amministrazione condivisa e ruolo “bifronte” degli Enti del Terzo Settore
Torna l’appuntamento con gli approfondimenti di Futuro Prossimo organizzati da CSV Lazio
Giovedì 18 ottobre 2022 dalle ore 17.00
in dialogo con Gregorio Arena sul tema:
in dialogo con Gregorio Arena sul tema:
Amministrazione condivisa e ruolo “bifronte” degli Enti del Terzo Settore
Intervengono:
- Riccardo Varone, Presidente Anci Lazio
- Andrea Catarci, Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale
L’art. 118, ultimo comma della Costituzione (2001) riconosce e legittima il ruolo attivo dei cittadini nel perseguimento dell’interesse generale nell’ambito del modello chiamato “amministrazione condivisa”. Gli enti del TS sono soggetti privati che svolgono in via esclusiva o principale attività di interesse generale (art. 5 Codice TS). Essi sono quindi a pieno titolo “cittadini attivi” con cui le amministrazioni possono allearsi per perseguire insieme l’interesse generale, utilizzando gli strumenti attuativi dell’art. 118, u.c. Costituzione (Regolamento e patti di collaborazione).
Ma questo vale solo per gli enti del TS iscritti al RUNTS, oppure può valere anche per le organizzazioni che per vari motivi non saranno iscritte al Registro e quindi non potranno rapportarsi con le amministrazioni utilizzando l’art. 55 del Codice del TS? Se ciò è possibile, quali spazi si aprono per queste ultime organizzazioni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche? E gli enti del TS iscritti al Registro, possono stipulare patti di collaborazione con cittadini attivi organizzati in maniera informale, come per esempio comitati di quartiere, per la cura dei beni comuni del territorio in cui operano? Se possono farlo, che effetti queste nuove modalità di rapporto potranno avere sia sugli enti del TS, sia sui cittadini attivi informalmente organizzati?
Ma questo vale solo per gli enti del TS iscritti al RUNTS, oppure può valere anche per le organizzazioni che per vari motivi non saranno iscritte al Registro e quindi non potranno rapportarsi con le amministrazioni utilizzando l’art. 55 del Codice del TS? Se ciò è possibile, quali spazi si aprono per queste ultime organizzazioni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche? E gli enti del TS iscritti al Registro, possono stipulare patti di collaborazione con cittadini attivi organizzati in maniera informale, come per esempio comitati di quartiere, per la cura dei beni comuni del territorio in cui operano? Se possono farlo, che effetti queste nuove modalità di rapporto potranno avere sia sugli enti del TS, sia sui cittadini attivi informalmente organizzati?
Gregorio Arena, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Trento dal 1985 al 2015. Fondatore e Presidente emerito di Labsus. Fra le pubblicazioni inerenti il tema dell’incontro si segnalano: I CUSTODI DELLA BELLEZZA (Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni), 2020, Milano, Touring Club Editore; Cittadini attivi (Un altro modo di pensare all’Italia), Laterza, 2006 (2011, 2° ed.).
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