Decreto sul Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 che definisce le procedure di iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nel momento in cui il nuovo Registro diverrà operativo‚ sostituirà gli attuali registri del volontariato e della promozione sociale e l’Anagrafe delle Onlus.
Il nuovo Registro‚ infatti‚ sarà suddiviso in sezioni‚ tra cui la sezione delle ODV e quella delle APS‚ in cui confluiranno le associazioni già iscritte nei registri attualmente esistenti. E sarà l’unico Registro al quale gli enti potranno iscriversi nel momento in cui saranno decaduti i registri attuali.
Il Decreto elenca anche i documenti e le informazioni che gli enti dovranno fornire obbligatoriamente al momento della richiesta di iscrizione. Fra questi l’atto costitutivo e lo statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate e l’ultimo bilancio consuntivo approvato (gli ultimi due bilanci‚ se si tratta di enti in attività da più anni). Occorrerà anche che gli enti iscritti o richiedenti l’iscrizione indichino un indirizzo di posta elettronica (Pec)‚ che sarà lo strumento istituzionale di interlocuzione con gli uffici del RUNTS.
Le informazioni e la documentazione fornite dagli enti iscritti dovrà essere periodicamente aggiornata. In caso di inadempimento‚ a seguito della diffida ad adempiere da parte degli uffici del RUNTS‚ l’ente potrà essere cancellato dal Registro. In tal caso l’ente cancellato perderà la qualifica di ODV o APS (e in generale quella di ente del terzo settore) e le agevolazioni e benefici ad essa connesse; dovrà inoltre devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento realizzato negli esercizi finanziari in cui è stato iscritto al Registro.
Per comprendere i tempi di attivazione del RUNTS‚ occorre considerare che dovrà essere realizzato prioritariamente il sistema telematico di funzionamento del Registro. Ultimata questa prima fase‚ l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali indicherà una data a partire dalla quale inizierà il popolamento del Registro‚ con il trasferimento dei dati relativi alle ODV e delle APS già iscritte nei rispettivi registri.
Entro 90 giorni dalla data stabilita dal Ministero del Lavoro‚ le Regioni dovranno quindi comunicare tali dati relativi alle ODV e alle APS iscritte nei propri registri.
Nei successivi 180 giorni‚ gli Uffici del RUNTS dovranno valutare i requisiti per l’iscrizione degli enti‚ richiedendo loro gli eventuali documenti o informazioni mancanti: se la verifica si conclude positivamente‚ l’ente interessato verrà iscritto nella sezione corrispondente.
Le ODV e le APS‚ in questo lasso di tempo‚ continueranno a mantenere la loro qualifica e le agevolazioni e i benefici che ne derivano.
Le associazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus‚ invece‚ non trasmigreranno automaticamente nel nuovo Registro ma dovranno presentare un’autonoma domanda di iscrizione‚ valutando quale qualifica assumere (ad es. ODV o APS) al fine di individuare la sezione più adatta del RUNTS nella quale iscriversi.
Per le associazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus‚ pertanto‚ sarà l’Agenzia delle Entrate a pubblicare l’elenco di tali enti‚ in base ad un termine che l’Agenzia stessa dovrà concordare col Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Dalla data di pubblicazione dell’elenco‚ le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS e per effettuare questa procedura avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito alle nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore. Tendenzialmente‚ quindi‚ tale termine potrebbe riferirsi al 31 marzo 2021. L’Ufficio competente del RUNTS verificherà la presenza dei requisiti richiesti‚ inclusa la conformità dello statuto (potendo chiedere eventuali informazioni e documenti mancanti) e‚ in caso di esito positivo‚ iscriverà l’ente nella sezione corrispondente. Nel caso in cui l’associazione Onlus non presenti la domanda di iscrizione al RUNTS entro tale termine‚ perderà la qualifica di Onlus e di ente del terzo settore e dovrà devolvere il proprio patrimonio.
Ecco il testo integrale del Decreto dalla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020