FAQ: Costituzione dell’Associazione: redazione atto costitutivo e statuto
Per la costituzione di un’associazione occorre innanzitutto mettere insieme un gruppo di persone che condividono interessi e scopi comuni. Da un punto di vista giuridico possiamo definire l’associazione come un contratto aperto con comunione di scopo. Lo scopo comune è quello che individuano i fondatori come finalità associative ed il carattere aperto del vincolo contrattuale è dato dal fatto che ulteriori associati possono entrare a far parte del sodalizio anche successivamente
alla costituzione dell’associazione. I fondatori redigono un atto costitutivo ed uno statuto conformi alla tipologia associativa che intendono costituire. A seguire occorre recarsi aprire il codice fiscale dell’associazione e registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia delle entrate.
Nel caso di costituzione di una Organizzazione di Volontariato (ODV), oppure di una Associazione di Promozione Sociale (APS), è espressamente richiesto un numero minimo di sette associati che sottoscrivono l’atto costitutivo.
Per costituire un’associazione diversa da quelle sopra citate non è previsto un numero minimo di associati, tuttavia essendo l’associazione un ente di natura democratica con organi collegiali che decidono a maggioranza dei voti, è consigliabile prevedere un minimo di cinque associati fin dal momento della costituzione. Da precisare che i fondatori non hanno maggiori diritti o prerogative rispetto a coloro che si associano successivamente. Infatti, una delle regole cardine degli enti associativi è la democraticità della struttura, per cui tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, come ad esempio partecipare all’assemblea dei soci e candidarsi per un ruolo nell’ambito degli
organi associativi.
Il Codice del Terzo settore prevede, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, che la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” oppure l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”. Trattandosi in questi casi di qualifiche specifiche è obbligatorio utilizzare le sigle ODVAPS e l’uso di queste locuzioni è prioritario rispetto a quello di ETS, che pertanto nel caso specifico può anche non essere inserito.
Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del Codice Terzo settore è uno degli elementi che caratterizzano gli ETS e tali attività devono essere riportate all’interno dello statuto associativo. E’ bene precisare che oltre alle attività di interesse generale, l’Ente deve anche indicare nello statuto quali sono le proprie finalità specifiche che vanno a descrivere in modo più puntuale l’oggetto sociale. L’individuazione di tali attività di interesse generale non può tradursi nell’inserimento pedissequo di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale. Quindi sebbene siano ampi e variegati i possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” l’Ente deve scegliere quelle che siano in linea con la sua natura, le sue caratteristiche e la sua vocazione. Questo permette di non eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività di interesse generale e finalità specifiche dell’Ente.
La differenza tra le due categorie di associazioni sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori. Le associazioni non riconosciute non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio degli amministratori e patrimonio dell’ente. Per la costituzione non è necessario rivolgersi al notaio, ma è sufficiente una scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle entrate.
Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello degli amministratori, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sul patrimonio associativo e non anche sui patrimoni degli associati che agiscono in nome e per conto dell’associazione.
Il Codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni, mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’associazione abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Per poter richiedere la personalità giuridica presso il RUNTS occorre rivolgersi ad un notaio, il quale verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore, la consistenza del patrimonio minimo richiesto e quindi trasmette l’atto costitutivo e lo statuto presso l’ufficio competente del RUNTS.
I comitati sono disciplinati dagli articoli 39-42 del Codice Civile ed in quanto tali non sono ricompresi fra gli Enti del Terzo settore. Tuttavia se, come talvolta accade, la parola ‘Comitato’ viene solo utilizzata nella denominazione, ma nello statuto vengono rispettati tutti i requisiti richiesti per le associazioni, allora la risposta è positiva in quanto siamo in presenza di vere e proprie associazioni a prescindere dalla denominazione adottata.
La sede legale dell’associazione è l’indirizzo di riferimento per tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali. Presso la sede legale devono essere tenuti tutti i documenti e gli atti riferibili alla gestione dell’ente. Può comunque essere l’indirizzo di residenza o il domicilio del presidente o di uno degli associati. Il CTS stabilisce che la sede legale è una clausola inderogabile dell’atto costitutivo, tuttavia poiché lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo è bene che contenga anch’esso l’indicazione della sede legale. E’ sufficiente indicare nello statuto il solo Comune in cui l’associazione ha la propria sede, rinviando ad una delibera assembleare, oppure del Consiglio Direttivo, l’indicazione dell’indirizzo completo. Ciò consente di poter modificare la propria sede legale all’interno dello stesso comune con semplice delibera dell’organo associativo preposto. L’indirizzo completo va comunque fornito in sede di attribuzione del codice fiscale o per successive variazioni dei dati. La variazione di sede legale al di fuori del Comune indicato comporta invece una modifica dello statuto.
Le modifiche dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con la trascrizione delle stesse nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento segue quindi lo stesso iter previsto per la richiesta di acquisizione della personalità giuridica.