Adeguamento degli statuti al Codice Terzo settore
La data del 31 ottobre 2020¸ indicata quale termine per modificare gli statuti in adeguamento al Codice del Terzo settore¸ si riferisce solo alle associazioni che intendano approvare le modifiche con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (ossia il voto favorevole della maggioranza dei presenti¸ in seconda convocazione¸ qualunque sia il numero di intervenuti in proprio o per delega). Tale agevolazione è tuttavia applicabile solo nei casi in cui le associazioni si limitino ad introdurre nello statuto le nuove disposizioni inderogabili o le clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili (ai sensi dell’articolo 101¸ comma 2 del Codice del Terzo settore). Non potrebbero¸ quindi¸ giovarsene tutte quelle associazioni che introducano¸ nel proprio statuto¸ disposizioni ulteriori (ad es. prevedendo la facoltà di nominare un organo di controllo).
Ciò che è opportuno sottolineare è che la data del 31 ottobre indica solo il termine per poter deliberare le modifiche con questa modalità semplificata.
Anche dopo il 31 ottobre¸ infatti¸ le associazioni potranno comunque provvedere agli adeguamenti allo statuto ma con l’unica differenza che dovranno approvarli in assemblea con le maggioranze straordinarie (il quorum costitutivo e deliberativo previsto¸ per le modifiche¸ nei loro attuali statuti).
E’ opportuno tener presente¸ quindi¸ che le modifiche dello statuto in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore saranno possibili anche dopo il termine del 31 ottobre.