Modello di rendiconto in forma aggregata e novità su accesso e procedure nel RUNTS
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo) è stato approvato il Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore con entrate annuali non superiori a 60.000 euro.
Come stabilisce infatti l‘art. 13, comma 2 bis del Codice del Terzo settore, a tutti gli enti del Terzo settore (con o senza personalità giuridica) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ad euro 60.000, sarà consentito redigere il rendiconto per cassa semplificato, con il totale delle entrate e delle uscite di ciascuna macrovoce (ad es. A) attività di interesse generale, B) attività diverse, C) attività di raccolta fondi, ecc.) e il relativo avanzo/disavanzo, senza specificare gli importi delle singole voci in entrata e in uscita. E’ possibile utilizzare il nuovo Modello a partire dal bilancio relativo all’esercizio finanziario 2026.
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo) sono state apportate modifiche al D.M. n. 106/2020 che disciplina il funzionamento del RUNTS, le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti del Terzo settore. Tra le tante novità, la più rilevante è che il legale rappresentante potrà delegare per via telematica una persona individuata dall’ente alla compilazione, eventuale sottoscrizione e invio delle istanze: il sistema informatico genererà automaticamente il documento di delega da allegare alla pratica. La possibilità di operare tramite delegato non vale solo per l’iscrizione iniziale, ma anche per gli adempimenti successivi di variazione dati e deposito bilancio. Occorre attendere che sul portale RUNTS venga reso tecnicamente operativo questo aggiornamento.
Viene inoltre specificata la procedura relativa alla cancellazione e devoluzione del patrimonio, distinguendo i diversi casi.
In caso di devoluzione dell’incremento patrimoniale (si attende la pubblicazione di apposite Linee guida ministeriali, che spiegheranno come calcolare tale incremento) che si verifica quando un ente viene cancellato dal RUNTS ma continua ad esistere, occorre descrivere la situazione patrimoniale alla data della cancellazione (esonerando quegli enti per i quali la cancellazione avvenga entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con bilancio già depositato), con attestazione di un revisore legale sul patrimonio da devolvere e la dichiarazione di accettazione firmata dal rappresentante legale dell’ente del Terzo settore destinatario. Per gli enti che utilizzano il rendiconto per cassa è prevista una procedura semplificata: occorre un rendiconto che descriva la situazione alla data della cancellazione, elenco dei beni con relativo valore e dichiarazione di accettazione dell’ente destinatario; in assenza di beni da devolvere, una dichiarazione sostitutiva e documentazione o autodichiarazione sull’eventuale patrimonio escluso dalla devoluzione. Se invece la devoluzione riguarda l’intero patrimonio residuo (situazione che si verifica invece quando l’ente cessa di esistere), la stessa documentazione e procedura va riferita all’intero patrimonio da devolvere.
La cancellazione dal Registro si perfeziona quando l’Ufficio RUNTS riceve la documentazione che comprova l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione (ad es. l’ente trasmette la ricevuta del bonifico effettuato). In caso di cancellazione disposta direttamente dall’Ufficio RUNTS (per mancato aggiornamento dati e/o mancato deposito bilanci), l’ente cancellato invierà la richiesta di parere sulla devoluzione e la documentazione sopra descritta tramite PEC.