FAQ: Orientamento Normativo sul Terzo Settore
La principale differenza consiste nella tipologia dei destinatari dell’attività associativa: le ODV svolgono le attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi; le APS possono rivolgere le loro attività ai propri associati, ai loro familiari o a terzi (potendo anche rivolgerla esclusivamente nei confronti dei propri associati).
Le ODV e le APS, entrambi enti a carattere prevalentemente volontario, possono avvalersi anche di lavoro a titolo retribuito (lavoratori dipendenti, autonomi o di altro tipo): nel caso di una ODV vi è il divieto di retribuire in alcun modo i propri associati, mentre una APS ha la possibilità di retribuire anche i propri associati. In ogni caso vige la totale incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto economico con l’associazione di cui fa parte, al di fuori del rimborso delle spese sostenute.
Le ODV e le APS svolgono le attività d’interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Non è quindi da escludere l’impiego di volontari non associati, sia “occasionali” che “non occasionali”, purché sia marginale.
I volontari non associati andranno iscritti solo nel registro dei volontari, se “non occasionali”.
L’attività delle ODV deve essere svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.
L’attività delle APS deve essere svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura solo quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione stessa. I rimborsi spese di tipo forfetario sono sempre vietati.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari (associati e non associati) devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Questo comporta che gli associati volontari sono iscritti sia nel “libro degli associati” che nel “registro dei volontari”.
Il Codice specifica inoltre che non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le Federazioni sono organismi di secondo livello a cui aderiscono soggetti collettivi, come ad esempio associazioni, fondazioni ed altre tipologie di enti. Una Federazione per poter ambire ad avere la qualifica di rete associativa deve rispettare i criteri stabiliti dall’art. 41 del CTS. In particolare deve essere costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, associare, anche indirettamente attraverso gli enti ad essa aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore. Le Reti associative svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono considerate Reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni.
Un’Associazione può mantenere invariata la propria sede legale ed aprire, contestualmente e progressivamente, sedi o sezioni operative (articolazioni della stessa ed unica associazione), senza conferire a questa autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. Le sedi o sezioni operative hanno il compito di dare impulso e svolgere sul proprio territorio di competenza le attività associative. In questo caso non c’è la necessità di costituire altre associazioni autonome per le quali sarebbe opportuno stabilire un’adeguata struttura organizzativa, per creare un legame con la Associazione di cui fanno parte.
Il Codice del Terzo settore ha abrogato la disciplina relativa alle Onlus per cui tale qualifica e la relativa Anagrafe non ci saranno più una volta che verrà attuata anche la parte fiscale della riforma del Terzo Settore. Le Onlus non trasmigreranno automaticamente nel RUNTS e quindi dovranno modificare il loro statuto in adeguamento al Codice del Terzo settore e richiedere l’iscrizione in una delle sezioni del Registro. In questa fase transitoria le Onlus vengono considerate ETS temporanei e potranno continuare a godere delle precedenti agevolazioni fiscali a loro dedicate fino al momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il RUNTS e a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo settore.