Enti del Terzo settore: obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce un obbligo di trasparenza per alcuni enti del Terzo settore.
Infatti¸ entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2018)¸ le associazioni¸ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare¸ nei propri siti web¸ le informazioni relative a sovvenzioni¸ contributi¸ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro¸ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno precedente.
Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che¸ nel periodo annuale considerato¸ abbiano ricevuto sovvenzioni¸ contributi¸ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.
L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).