Comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/1/2018 aveva disposto l’invio all’Agenzia delle entrate‚ da parte di alcune categorie di enti non profit‚ in via sperimentale per gli anni 2017‚ 2018 e 2019‚ dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute e ai donatori. Tra gli enti interessati anche le ODV e le APS.
Tale invio ha il vantaggio di inserire i dati delle erogazioni liberali effettuate da ciascun contribuente ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Considerando che l’adempimento era in via sperimentale‚ l’invio dei dati da parte degli enti interessati era facoltativo e‚ di conseguenza‚ la mancata trasmissione dei dati non era sanzionabile.
Il nuovo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3/2/2021 disciplina la trasmissione dei dati che saranno inviati dagli enti del Terzo Settore a partire da quest’anno‚ relativi alle erogazioni liberali ricevute nel 2020.
Viene stabilito che l’invio dei dati resta facoltativo per la generalità degli enti del Terzo settore e che sia obbligatorio‚ a partire dall’anno d’imposta 2021‚ solo per gli enti con un bilancio di esercizio del 2020 (anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere)‚ dal quale risultano ricavi‚ rendite‚ proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.
A partire dall’anno d’imposta 2022‚ invece‚ la trasmissione dei dati diventa obbligatoria anche per gli enti del Terzo settore con un bilancio di esercizio dell’anno precedente (anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere) dal quale risultano ricavi‚ rendite‚ proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore o a quello successivo all’operatività del RUNTS (se successivo all’autorizzazione)‚ le disposizioni sopra riportate si applicheranno agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.
La comunicazione dei dati va effettuata entro il 16 marzo di ciascun anno (ed è relativa alle erogazioni liberali ricevute l’anno precedente).
Queste disposizioni valgono per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo settore e quindi effettuate mediante sistemi tracciabili di pagamento (non riguarda le donazioni in contanti).
L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e da altri donatori dal cui versamento risulti il proprio codice fiscale. Non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Con il provvedimento n. 34431 del 09/02/2018 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate circa le modalità di invio (solo telematico) e le specifiche tecniche dei documenti informatici da inoltrare alla stessa Agenzia. Al fine di garantire la protezione dei dati personali‚ i contribuenti che hanno effettuato le erogazioni liberali hanno comunque la facoltà di esercitare l’opposizione all’inserimento di tali erogazioni nella propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Per approfondimenti visita la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.